Che
fine ha fatto la legge che vieta le bande armate?
di Antonio Caputo
Dal 9 ottobre 2010 e' stato eliminato dall'ordinamento
italiano il reato di banda armata a scopi politici.
Il fatto e' passato nell'indifferenza generale, fatta
eccezione per quanti hanno contestato la norma abrogativa
(azionata dal Ministro Calderoli, noto "taglialeggi"
della Repubblica) in quanto consentira' a 36 leghisti
"camicie verdi" di essere prosciolti in
quel di Verona.
Si e' parlato di legge "ad legam" e poco
piu', omettendosi di considerare questioni ben piu'
importanti e anche determinanti per l'ordine costituzionale
democratico.
Ammoniva Costantino Mortati che scopo del divieto
posto dall'art.18 della Costituzione, concernente
"le associazioni che perseguono, anche indirettamente,
un fine politico mediante un'organizzazione a carattere
militare" va individuato "nella necessita'
di eliminare tutti i fattori di turbamento dell'attivita'
politica e in particolare di quelli che "tendono
a sostituire alla suggestione delle idee quella della
forza".
Tale e' sicuramente l'effetto prodotto dalle associazioni
paramilitari le quali, imponendo agli aderenti un
regime di cieca obbedienza, soffocano il libero dibattito
e, inoltre, per la loro struttura e le loro caratteristiche
esteriori, esercitano un'indubbia azione intimidatoria
su tutti i consociati.
Il principio dell'art. 18 della Carta costituzionale
("Sono proibite le associazioni segrete e quelle
che perseguono, anche indirettamente, scopi politici
mediante organizzazioni di carattere militare")
ha trovato attuazione, secondo l'indirizzo dell'Assemblea
Costituente, con il decreto legislativo n.43 del 14
febbraio 1948 che ha fissato i connotati dell'associazione
militare nell' "inquadramento degli associati
in corpi, reparti o nuclei, con disciplina e ordinamento
gerarchico interno analoghi a quelli militari, con
l'eventuale adozione di gradi o uniformi, e con organizzazione
atta anche all'impiego collettivo in azioni di violenza
o minaccia".
Il divieto opera sulla base della mera idoneita' dell'associazione
a turbare i normali canali di formazione delle convinzioni
politiche dei cittadini e non richiedeva necessariamente
anche il ricorso al conflitto armato come strumento
di lotta politica,
che ricade nelle diverse figure criminose della banda
armata e dell'associazione con finalita' di terrorismo
e di eversione: cio' in quanto il divieto e' funzionale
all'eliminazione dello stato di minaccia collettiva
che si determina per il mero costituirsi di organizzazioni
militari ,in spregio al principio sacro di ogni democrazia,
per il quale il monopolio dell'uso della forza appartiene
alla Stato.
Dal 9 ottobre non e' piu' cosi': e' abrogato il decreto
del 48 che, pedissequamente e anche letteralmente
trascrivendo la norma di principio costituzionale,
sanzionava "chiunque promuove, costituisce, organizza
o dirige associazioni di carattere militare le quali
perseguono, anche indirettamente, scopi politici".
E' dunque divenuta lecita la costituzione delle Brigate
Rosse? O di "Ordine Nuovo"?
Commentando il fatto, il Ministro della Difesa La
Russa, struttura che verrebbe certamente vulnerata
dalla norma abrogatrice, aveva affermato che si trattava
di un "refuso", al quale sarebbe stato posto
rimedio con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
di avviso di rettifica.
Ma la Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2010 non
ha rettificato nulla.
Il Parlamento dovrebbe occuparsi di questo problema
urgentemente, ripristinando il principio costituzionale
- art 1 -
della sovranita' popolare che si esercita nelle forme
e nei limiti della Costituzione, in primis garantendo
che la competizione politica si svolga pacificamente.
La preoccupazione del mondo partigiano , che si trovo'
a combattere contro un regime che utilizzo' lo squadrismo
politico per affermarsi,in tal modo distruggendo la
democrazia, e' grande.