REGIO DECRETO - LEGGE 5 settembre 1938 - XVI, n. 1390
Provvedimenti
per la difesa della razza nella scuola fascista
VITTORIO
EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA
NAZIONE RE D'ITALIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto
l'art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare
disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo
decretato e decretiamo
Art.
1. All'ufficio
di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi
ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi
sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse
persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in
graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto;
nè potranno essere ammesse all'assistentato universitario,
né al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.
Art.
2. Alle scuole
di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto
effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza
ebraica.
Art.
3. A datare
dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica
che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente
art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati
al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole
anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale
di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi
docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della
libera docenza.
Art.
4. I membri
di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni
di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle
dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
Art.
5. In deroga
al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi
a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica,
già iscritti a istituti di istruzione superiore nei
passati anni accademici.
Art.
6. Agli effetti
del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica
colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica,
anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.
Art.
7. Il presente
decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà
presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato
a presentare il relativo disegno di legge.
Ordiniamo
che
il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto
nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI
Vittorio
Emanuele, Mussolini, Bottai, Di Revel
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