E' nata l'associazione "Per la Fondazione Aldo Aniasi"

Il 12 dicembre del 2006, a Milano, dal notaio dottor Silvano Squizzato è stata costituita l'Associazione “Per la Fondazione Aldo Aniasi”.

L'iniziativa è di un gruppo di amici ed estimatori del compianto Presidente e rap­presenta la prima tappa di un percorso che dovrebbe portare, in tempi stretti, alla nascita della Fondazione Aldo Aniasi, che come si legge nell'atto costitutivo, “ha lo scopo di riunire quanti intendono onorare, con la memoria di Iso, i valori che egli ha efficacemente servito e trasmesso con la parola e l'esempio della sua vita, soprattutto nella lotta per la libertà e nella gestione di una democrazia partecipata".

Ed ecco ora il suo statuto.

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO
ARTICOLO 1


È costituita L’Associazione “Per la Fondazione Aldo Aniasi”

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Milano, Via de Amicis 17.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze o uffici anche in altre località.

ARTICOLO 3

L'Associazione ha lo scopo di promuovere prima e sostenere poi la "Fondazione Aldo Animasi” per riunire quanti intendono onorare, con la memoria di “Iso", i valori che Egli ha efficacemente servito e trasmesso con la parola e l'esempio della sua vita, sopratutto nella lotta per la libertà e nella gestione di una democrazia partecipata.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, circoli e fondazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi culturali, sociali ed umanitari.

TITOLO II - SOCI
ARTICOLO 4

Possono essere soci persone fisiche, giuridi­che, associazioni, istituzioni pubbliche o private, enti di qualsiasi natura che si propongono gli scopi dell'Associazione e che aderiscano agli scopi associativi.

Persone giuridiche ed enti di qualsiasi natura agiscono nei rapporti con l'Associazione a mezzo del legale rappresentante o di persona appositamente delegata per iscritto.

ARTICOLO 5

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di associati:

  1. Soci Fondatori e Sostenitori: sono gli intervenu­ti al momento della costituzione dell'Associazione e gli equiparati in presenza di particolari meriti, con delibera del Comitato Direttivo.

  2. Soci ordinari: tutti coloro che sono ammessi dal Comitato Direttivo e versano il contributo annuale sta­bilito.

Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno uguali diritti di voto e possono essere nominati negli organi sociali.

ARTICOLO 6

L'Associazione non ha scopi di lucro.

È esclusa in ogni caso la ripartizione tra gli associati degli utili e del patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 7

Le domande di associazione devono essere rivolte al Comitato Direttivo che adotta la necessaria deliberazione.

Gli associati versano annualmente la quota sociale nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8

La qualità di associato si perde per recesso, per esclusione, o, in caso di persone fisiche, per decesso.

L'associato che intenda recedere dall'associa­zione deve comunicarlo al Presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La data di recesso sarà quella di ricevimento della raccomandata stessa.

L'aderente all'associazione può essere escluso dall'Associazione per

  1. inosservanza delle norme statutarie o delle deliberazioni prese dagli organi amministra­tivi o per gravi contravvenzioni ai doveri sta­biliti dallo statuto

  2. per incompatibilità tra il comportamento dell'associante e gli ideali dell'associazione

  3. nel caso che l'associato, senza dare giustifi­cato motivo, si renda moroso nel pagamento della quota associativa.

Il provvedimento di esclusione verrà comuni­cato al socio interessato.

La proposta di esclusione è deliberata a maggioranza dei componenti dal Comitato Direttivo. Contro la deliberazione è ammesso ricorso all’Assemblea che delibererà in ogni caso in via definitiva.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO
ARTICOLO 9

Sono Organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea Generale degli Associati;

  2. il Comitato Direttivo;

  3. il Presidente;

  4. il Segretario

  5. Il Comitato dei Fondatori e dei Sostenitori

  6. il Collegio dei Revisori dei Conti

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è composta da tutti i soci ade­renti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente.

Si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio in sede ordinaria ed in seduta straordinaria ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Presidente o su richiesta al Presidente da almeno un decimo degli associati.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

  1. discutere e deliberare sul bilancio consun­tivo e preventivo e sulla relazione del Comitato Direttivo;

  2. eleggere i membri del Comitato Direttivo, il Presidente, I revisori dei Conti;

  3. deliberare sulle direttive d'ordine generale della Associazione e sull'attività da essa svol­ta e da svolgere nei vari settori di sua compe­tenza;

in sede straordinaria:

  1. deliberare sullo scioglimento o sulla dura­ta della Associazione;

  2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

  3. deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;

L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima adunanza, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima della data dell'adunanza. In prima convocazione l'assemblea è regolar­mente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione l'assemblea è rego­larmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega scritta. L'assemblea, in sede ordinaria, delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in sede straordinaria, con le maggioranze previste dall’art. 21 del c.c.; per il caso di scioglimento; negli altri casi a maggioranza degli associati. Le discussioni e le deliberazioni dell'assem­blea sono riassunte in verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione e a disposizione di ogni aderente. L'assemblea, può revocare il Presidente, o il Comitato Direttivo o le altre cariche con il voto della maggioranza degli aderenti presenti. L'associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato aderente mediante delega scritta. La validità delle deleghe sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea che le conserverà tra gli atti dell'Associazione.

ARTICOLO 11 - COMITATO DIRETTIVO

È composto dal Presidente e da quattro a quattordici componenti, eletti dalla Assemblea, che resteranno in cari­ca per tre anni e potranno essere rieletti.
Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:

  • elegge al suo interno uno o più Vice Presidenti ed il Segretario che cura la verba­lizzazione delle riunioni;

  • si riunisce di regola ogni tre mesi ed ogni qualvolta sia convocato dal Presidente o ne abbia fatto richiesta almeno metà dei suoi membri;

  • predispone ed aggiorna il registro degli associati.

  • delibera su qualsiasi argomento posto all'or­dine del giorno, che non sia, per Legge o per Statuto, tassativamente di competenza di altri organi dell'Associazione;

  • attribuisce, qualora lo ritenga opportuno con deliberazione motivata, al Presidente, al Segretario o ad uno o più dei suoi membri, particolari poteri per il compimento di deter­minate attività;

  • amministra il patrimonio per l'attuazione degli scopi dell'Associazione;

  • redige il bilancio accompagnato dalla Relazione economica annuale dai quali devo­no risultare i beni, i contributi o i lasciti rice­vuti e gli oneri sostenuti per perseguire gli obiettivi sociali;

  • attua le deliberazioni dell'Assemblea;

  • cura l'attuazione dei programmi di attività e delle direttive generali deliberate dall'Assemblea dei Soci;

  • propone eventuali iniziative di intervento, suggerisce modifiche, verifica l'attività e redi­ge la relazione associativa annuale;

  • propone all'Assemblea generale degli asso­ciati eventuali modifiche dello Statuto;

  • determina l'ammontare annuo della quota associativa;

  • redige i regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente almeno dieci giorni prima dalla data fissata per la riunione mediante avviso da esporre nella sede dell'Associazione o lettera, telegramma, fax, e-mail da inviare ai membri.

In caso di urgenza può essere convocato tre giorni prima della data fissata per la riunione.

La riunione del Comitato Direttivo è valida con la presenza della maggioranza dei com­ponenti.

È presieduto dal Presidente o in sua assenza, da un Vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo dal mem­bro più anziano di età, fra quelli presenti. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei membri. In caso di parità di voti dopo un supplemento di discussione, si pro­cede ad una nuova votazione.

ARTICOLO 12 - IL PRESIDENTE

  1. Rappresenta legalmente l'Associazione in ogni sede, essendo allo stesso attribuito il potere di firma;

  2. convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato Direttivo;

  3. in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente a ciò delegato.

ARTICOLO 13 - IL SEGRETARIO

Ha il compito di curare la regolare tenuta della contabilità e di predisporre il bilancio consuntivo. IlComitato Direttivo può delegare al Segretario specifiche funzioni di organizzazione dell’Associazione, conferendogli i relativi poteri.

ARTICOLO 14

La partecipazione al Comitato Direttivo ed agli Organi dell’Associazione è del tutto gratuita. Eventuale rimborso delle spese sostenute nelle attività associative potrà esse­re erogato nella misura e nei modi previsti da apposito Regolamento o comunque, da delibera del Comitato Direttivo.


ARTICOLO 15

Il Comitato dei Fondatori e dei Sostenitori è costituito d tutti i Soci di cui all’articolo 5 paragrafo a, nonché da coloro cui è stata riconosciuta la qualifica di sostenitori.

Il Comitato esprime pareri motivati da sottoporre al Comitato Direttivo e, se necessario, all’Assemblea, su tutte le scelte fondamentali dell’Associazione sia in materia di programmi che di organizzazione interna. Svolge, inoltre, tutte le funzioni normalmente attribuite ai probiviri.

ARTICOLO 16

Il Collegio dei revisori dei Conti è costituito da non più di 5 componenti, nominati dall’Assemblea contemporaneamente all’elezione del Comitato Direttivo.

TITOLO IV - FINANZIAMENTI E PATRIMONIO

ARTICOLO 17

I proventi con i quali l'Associazione provvede alla propria attività sono:

  1. le quote associative;

  2. i contributi di enti o privati;

  3. le eventuali donazioni libere, lasciti o ere­dità;

  4. i proventi di iniziative permanenti od ecce­zionali.

ARTICOLO 18

Le quote associative e i contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscri­zione da parte dei nuovi Soci.

Il Socio che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Il Comitato Direttivo predispone il bilancio consuntivo, costituito dallo stato patrimonia­le e dal conto della gestione, che resta deposi­tato presso la sede della Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea, a disposizione dei Soci.

Entro e non oltre il 30 (trenta) di aprile dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio.

Il Comitato Direttivo predispone il Bilancio Preventivo che contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successi­vo; il documento di previsione viene approva­to dalla Assemblea dei Soci entro il 31 dicem­bre di ogni esercizio.

I documenti di bilancio consuntivo e preven­tivo sono controllati dai Revisori dei Conti.

I Revisori vigilano sulla corretta gestione amministrativa e sulla osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l'im­postazione del Bilancio Consuntivo e della Relazione economica annuale a corredo dello stesso.

ARTICOLO 19

Lo scioglimento dell'Associazione sarà deli­berato dall'Assemblea con la maggioranza al 3° comma dell’art. 21 del c.c. su proposta del Comitato dei Fondatori e dei Sostenitori, che provvederà alla nomina dei liquidatori.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento determina a quali enti, Associazioni, con fina­lità simili alla presente, destinare i beni che residuano dalla liquidazione.

ARTICOLO 20

Tutte le eventuali controversie tra associati o tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni giurisdizione, al giudizio di un collegio arbi­trale di tre membri, nominati volta per volta dal Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Milano.

ARTICOLO 21

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provoca­ti da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

ARTICOLO 22

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.

 
 
Il 27 agosto del 2005 si spegneva a Milano Aldo Aniasi. "Lettera ai Compagni" , da Aniasi diretta e rilanciata (la rivista fu fondata da Ferruccio Parri, il mitico Maurizio) ha dedicato alla sua scomparsa questo numero speciale con interventi di amici ed estimatori che ne hanno illustrato la figura, la personalità e i valori espressi in tutti i campi in cui "Iso" si è cimentato nel corso della sua esistenza: dalla politica all'amministrazione pubblica, alle isitutzioni. Importante anche il suo ruolo nella lotta di Liberazione Nazionale: Aniasi fu anche valoroso comandante di una Divisione partigiana  in Val D'Ossola.
           
           
Speciale Ciao Iso
"Lettera ai Compagni" rivista
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Aldo Aniasi nato a Palmanova nel 1921, ma milanese da sempre, è stato per 28 anni in consiglio comunale a Milano, sindaco per 9 anni, deputato per 5 legislature, due volte ministro (Sanità e Regioni), per altri 9 anni vicepresidente della Camera.
Aniasi è morto il 27 agosto 2005 a 84 anni.