E'
nata l'associazione "Per la Fondazione
Aldo Aniasi"
Il 12 dicembre del 2006, a Milano, dal notaio
dottor Silvano Squizzato è stata costituita
l'Associazione “Per la Fondazione
Aldo Aniasi”.
L'iniziativa è di un gruppo di amici
ed estimatori del compianto Presidente e rappresenta
la prima tappa di un percorso che dovrebbe portare,
in tempi stretti, alla nascita della Fondazione
Aldo Aniasi, che come si legge nell'atto
costitutivo, “ha lo scopo di riunire quanti
intendono onorare, con la memoria di Iso, i
valori che egli ha efficacemente servito e trasmesso
con la parola e l'esempio della sua vita, soprattutto
nella lotta per la libertà e nella gestione
di una democrazia partecipata".
Ed ecco ora il suo statuto.
STATUTO
TITOLO
I - DENOMINAZIONE
– SEDE – SCOPO
ARTICOLO
1
È costituita L’Associazione “Per
la Fondazione Aldo Aniasi”
ARTICOLO
2
L'Associazione
ha sede in Milano, Via de Amicis 17.
L’Associazione potrà istituire
sedi secondarie, rappresentanze o uffici anche
in altre località.
ARTICOLO
3
L'Associazione ha lo scopo di promuovere prima
e sostenere poi la "Fondazione Aldo Animasi”
per riunire quanti intendono onorare, con la
memoria di “Iso", i valori che Egli
ha efficacemente servito e trasmesso con la
parola e l'esempio della sua vita, sopratutto
nella lotta per la libertà e nella gestione
di una democrazia partecipata.
L'Associazione potrà partecipare quale
socio ad altre associazioni, circoli e fondazioni
aventi scopi analoghi nonché partecipare
ad enti con scopi culturali, sociali ed umanitari.
TITOLO
II - SOCI
ARTICOLO 4
Possono essere soci persone fisiche, giuridiche,
associazioni, istituzioni pubbliche o private,
enti di qualsiasi natura che si propongono gli
scopi dell'Associazione e che aderiscano agli
scopi associativi.
Persone giuridiche ed enti di qualsiasi natura
agiscono nei rapporti con l'Associazione a mezzo
del legale rappresentante o di persona appositamente
delegata per iscritto.
ARTICOLO
5
L'Associazione è composta dalle seguenti
categorie di associati:
-
Soci Fondatori e Sostenitori: sono gli intervenuti
al momento della costituzione dell'Associazione
e gli equiparati in presenza di particolari
meriti, con delibera del Comitato Direttivo.
-
Soci ordinari: tutti coloro che sono ammessi
dal Comitato Direttivo e versano il contributo
annuale stabilito.
Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano,
hanno uguali diritti di voto e possono essere
nominati negli organi sociali.
ARTICOLO
6
L'Associazione non ha scopi di lucro.
È
esclusa in ogni caso la ripartizione tra gli
associati degli utili e del patrimonio dell'Associazione.
ARTICOLO
7
Le domande di associazione devono essere rivolte
al Comitato Direttivo che adotta la necessaria
deliberazione.
Gli associati versano annualmente la quota sociale
nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO
8
La qualità di associato si perde per
recesso, per esclusione, o, in caso di persone
fisiche, per decesso.
L'associato che intenda recedere dall'associazione
deve comunicarlo al Presidente mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. La data
di recesso sarà quella di ricevimento
della raccomandata stessa.
L'aderente all'associazione può essere
escluso dall'Associazione per
-
inosservanza delle norme statutarie o delle
deliberazioni prese dagli organi amministrativi
o per gravi contravvenzioni ai doveri stabiliti
dallo statuto
-
per incompatibilità tra il comportamento
dell'associante e gli ideali dell'associazione
-
nel caso che l'associato, senza dare giustificato
motivo, si renda moroso nel pagamento della
quota associativa.
Il provvedimento di esclusione verrà
comunicato al socio interessato.
La proposta di esclusione è deliberata
a maggioranza dei componenti dal Comitato Direttivo.
Contro la deliberazione è ammesso ricorso
all’Assemblea che delibererà in
ogni caso in via definitiva.
TITOLO
III
- ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONAMENTO
ARTICOLO 9
Sono Organi dell'Associazione:
-
l'Assemblea Generale degli Associati;
-
il Comitato Direttivo;
-
il Presidente;
-
il Segretario
-
Il Comitato dei Fondatori e dei Sostenitori
-
il Collegio dei Revisori dei Conti
ARTICOLO
10
- ASSEMBLEA
GENERALE DEGLI ASSOCIATI
L'assemblea è composta da tutti i soci
aderenti all'Associazione ed è presieduta
dal Presidente.
Si riunisce almeno una volta all'anno entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio in
sede ordinaria ed in seduta straordinaria ogni
qualvolta ne venga fatta richiesta dal Presidente
o su richiesta al Presidente da almeno un decimo
degli associati.
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
-
discutere e deliberare sul bilancio consuntivo
e preventivo e sulla relazione del Comitato
Direttivo;
-
eleggere i membri del Comitato Direttivo,
il Presidente, I revisori dei Conti;
-
deliberare sulle direttive d'ordine generale
della Associazione e sull'attività
da essa svolta e da svolgere nei vari
settori di sua competenza;
in sede straordinaria:
-
deliberare sullo scioglimento o sulla durata
della Associazione;
-
deliberare sulle proposte di modifica dello
Statuto;
-
deliberare sul trasferimento della sede
dell'Associazione;
L’Assemblea è convocata dal Presidente
mediante avviso scritto contenente l'ordine
del giorno, il luogo, la data e l'ora della
prima adunanza, da affiggersi nel locale della
sede sociale almeno dieci giorni prima della
data dell'adunanza. In prima convocazione l'assemblea
è regolarmente costituita con la
presenza della metà più uno degli
aderenti, presenti in proprio o per delega da
conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione
l'assemblea è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli aderenti presenti,
in proprio o per delega scritta. L'assemblea,
in sede ordinaria, delibera a maggioranza dei
voti dei presenti; in sede straordinaria, con
le maggioranze previste dall’art. 21 del
c.c.; per il caso di scioglimento; negli altri
casi a maggioranza degli associati. Le discussioni
e le deliberazioni dell'assemblea sono
riassunte in verbale redatto dal Segretario
e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è
tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione
e a disposizione di ogni aderente. L'assemblea,
può revocare il Presidente, o il Comitato
Direttivo o le altre cariche con il voto della
maggioranza degli aderenti presenti. L'associato
può farsi rappresentare in Assemblea
da un altro associato aderente mediante delega
scritta. La validità delle deleghe sarà
accertata dal Presidente dell'Assemblea che
le conserverà tra gli atti dell'Associazione.
ARTICOLO
11 - COMITATO DIRETTIVO
È
composto dal Presidente e da quattro a quattordici
componenti, eletti dalla Assemblea, che resteranno
in carica per tre anni e potranno essere
rieletti.
Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:
-
elegge al suo interno uno o più Vice
Presidenti ed il Segretario che cura la
verbalizzazione delle riunioni;
-
si riunisce di regola ogni tre mesi ed ogni
qualvolta sia convocato dal Presidente o
ne abbia fatto richiesta almeno metà
dei suoi membri;
-
predispone ed aggiorna il registro degli
associati.
-
delibera su qualsiasi argomento posto all'ordine
del giorno, che non sia, per Legge o per
Statuto, tassativamente di competenza di
altri organi dell'Associazione;
-
attribuisce, qualora lo ritenga opportuno
con deliberazione motivata, al Presidente,
al Segretario o ad uno o più dei
suoi membri, particolari poteri per il compimento
di determinate attività;
-
amministra il patrimonio per l'attuazione
degli scopi dell'Associazione;
-
redige il bilancio accompagnato dalla Relazione
economica annuale dai quali devono
risultare i beni, i contributi o i lasciti
ricevuti e gli oneri sostenuti per
perseguire gli obiettivi sociali;
-
attua le deliberazioni dell'Assemblea;
-
cura l'attuazione dei programmi di attività
e delle direttive generali deliberate dall'Assemblea
dei Soci;
-
propone eventuali iniziative di intervento,
suggerisce modifiche, verifica l'attività
e redige la relazione associativa annuale;
-
propone all'Assemblea generale degli associati
eventuali modifiche dello Statuto;
-
determina l'ammontare annuo della quota
associativa;
-
redige i regolamenti interni da sottoporre
all'Assemblea dei Soci.
Il Comitato Direttivo è convocato dal
Presidente almeno dieci giorni prima dalla data
fissata per la riunione mediante avviso da esporre
nella sede dell'Associazione o lettera, telegramma,
fax, e-mail da inviare ai membri.
In caso di urgenza può essere convocato
tre giorni prima della data fissata per la riunione.
La riunione del Comitato Direttivo è
valida con la presenza della maggioranza dei
componenti.
È
presieduto dal Presidente o in sua assenza,
da un Vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo
dal membro più anziano di età,
fra quelli presenti. Le deliberazioni saranno
prese a maggioranza assoluta dei membri. In
caso di parità di voti dopo un supplemento
di discussione, si procede ad una nuova
votazione.
ARTICOLO
12 - IL PRESIDENTE
-
Rappresenta legalmente l'Associazione in
ogni sede, essendo allo stesso attribuito
il potere di firma;
-
convoca e presiede l'Assemblea ed il Comitato
Direttivo;
-
in caso di assenza o di impedimento del
Presidente, le sue funzioni sono esercitate
dal Vice Presidente a ciò delegato.
ARTICOLO
13 - IL SEGRETARIO
Ha il compito di curare la regolare tenuta della
contabilità e di predisporre il bilancio
consuntivo. IlComitato Direttivo può
delegare al Segretario specifiche funzioni di
organizzazione dell’Associazione, conferendogli
i relativi poteri.
ARTICOLO
14
La partecipazione al Comitato Direttivo ed agli
Organi dell’Associazione è del
tutto gratuita. Eventuale rimborso delle spese
sostenute nelle attività associative
potrà essere erogato nella misura
e nei modi previsti da apposito Regolamento
o comunque, da delibera del Comitato Direttivo.
ARTICOLO 15
Il
Comitato dei Fondatori e dei Sostenitori è
costituito d tutti i Soci di cui all’articolo
5 paragrafo a, nonché da coloro cui è
stata riconosciuta la qualifica di sostenitori.
Il
Comitato esprime pareri motivati da sottoporre
al Comitato Direttivo e, se necessario, all’Assemblea,
su tutte le scelte fondamentali dell’Associazione
sia in materia di programmi che di organizzazione
interna. Svolge, inoltre, tutte le funzioni
normalmente attribuite ai probiviri.
ARTICOLO
16
Il Collegio dei revisori dei Conti è
costituito da non più di 5 componenti,
nominati dall’Assemblea contemporaneamente
all’elezione del Comitato Direttivo.
TITOLO
IV
- FINANZIAMENTI
E PATRIMONIO
ARTICOLO
17
I
proventi con i quali l'Associazione provvede
alla propria attività sono:
-
le quote associative;
-
i contributi di enti o privati;
-
le eventuali donazioni libere, lasciti o
eredità;
-
i proventi di iniziative permanenti od eccezionali.
ARTICOLO
18
Le quote associative e i contributi ordinari
sono dovuti per tutto l'anno solare in corso
qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione
da parte dei nuovi Soci.
Il Socio che comunque cessa di far parte dell'Associazione
è tenuto al pagamento del contributo
sociale per tutto l'anno solare in corso.
Il Comitato Direttivo predispone il bilancio
consuntivo, costituito dallo stato patrimoniale
e dal conto della gestione, che resta depositato
presso la sede della Associazione, almeno 15
(quindici) giorni prima dell'Assemblea, a disposizione
dei Soci.
Entro e non oltre il 30 (trenta) di aprile dovrà
essere convocata l'Assemblea dei Soci per l'approvazione
del Bilancio.
Il Comitato Direttivo predispone il Bilancio
Preventivo che contiene le previsioni di spesa
e di entrata per l'esercizio annuale successivo;
il documento di previsione viene approvato
dalla Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre
di ogni esercizio.
I documenti di bilancio consuntivo e preventivo
sono controllati dai Revisori dei Conti.
I Revisori vigilano sulla corretta gestione
amministrativa e sulla osservanza delle norme
di legge inerenti la formazione e l'impostazione
del Bilancio Consuntivo e della Relazione economica
annuale a corredo dello stesso.
ARTICOLO
19
Lo scioglimento dell'Associazione sarà
deliberato dall'Assemblea con la maggioranza
al 3° comma dell’art. 21 del c.c.
su proposta del Comitato dei Fondatori e dei
Sostenitori, che provvederà alla nomina
dei liquidatori.
L'Assemblea che delibera lo scioglimento determina
a quali enti, Associazioni, con finalità
simili alla presente, destinare i beni che residuano
dalla liquidazione.
ARTICOLO
20
Tutte le eventuali controversie tra associati
o tra questi e l'Associazione o i suoi organi
saranno sottoposte, con esclusione di ogni giurisdizione,
al giudizio di un collegio arbitrale di
tre membri, nominati volta per volta dal Presidente
dell’Ordine dei Commercialisti di Milano.
ARTICOLO
21
L'Associazione risponde con i propri beni e
le proprie risorse finanziarie dei danni provocati
da inosservanza delle convenzioni e dei contratti
stipulati.
L'Associazione può assicurarsi per i
danni derivanti da responsabilità contrattuale
ed extra contrattuale.
ARTICOLO
22
Per
quanto non disciplinato dal presente Statuto,
valgono le norme del Codice Civile.